Costituzione e scopo

Articolo 1 -

E' costituita un'associazione culturale denominata "Ecomuseo della Teverina".

Articolo 2 -

L'associazione ha sede in Mugnano in Teverina, frazione di Bomarzo, piazza Vittorio Emanuele III n. 1. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 –

Scopo dell’Associazione è testimoniare, valorizzare e ricostruire la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni tra ambiente naturale ed antropizzato, le tradizioni, le attività, i saperi ed il modo in cui l’insediamento umano ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio della teverina.

L’ecomuseo ha come principale riferimento le comunità locali della teverina, a cui si rivolge. Si basa sulla loro partecipazione democratica e trae forza e ispirazione dal loro coinvolgimento. È finalizzato non solo alle azioni di conservazione, comunicazione e ricerca sul patrimonio diffuso, materiale e immateriale che lo contraddistinguono, ma anche -per tramite di quelle azioni- al miglioramento del benessere delle comunità e al loro sviluppo sostenibile.

L'associazione non ha finalità di lucro è apartitica, aconfessionale, e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Articolo 4 –

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà:

- organizzare manifestazioni, convegni, feste, concorsi e qualsiasi altra iniziativa di carattere promozionale;

- promuover campagne stampa e radio-televisive, pubblicare riviste, libri, opuscoli, siti internet e qualsiasi altra iniziativa a scopo informativo dei propri soci o per la collettività;

- organizzare corsi, stage, seminari, incontri e qualsiasi altra iniziativa di carattere formativo;

- partecipare ad iniziative e campagne di sensibilizzazione organizzate da terzi, sia pubblici che privati.

Infine, in modo non prevalente e complementare alle altre attività istituzionali e ad esclusivo scopo di autofinanziamento, l’associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale e dei principi contabili applicabili, ivi compresa l’eventuale tenuta di una contabilità separata.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Soci

Articolo 5 -

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il numero degli associati è illimitato.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accettazione della domanda.

Il diniego va motivato ed è sindacabile dinanzi all'Assemblea.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità versando contestualmente la quota associativa (che sarà restituita in caso di diniego).

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- fondatori (coloro che hanno costituito l’Associazione)

- ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);

- sostenitori (coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);

- benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per vantaggi particolari procurati in favore dell'Associazione);

- soci persone giuridiche e istituzionali (associazioni ed enti pubblici e privati).

Possono aderire oltre a persone fisiche, anche persone giuridiche ed organismi istituzionali: in questo caso la domanda di ammissione sarà sottoscritta dal legale rappresentante.

La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 6 –

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente per volontario recesso scritto o per espulsione.

Il socio può essere espulso esclusivamente per gravi motivi, con provvedimento motivato dell’Assemblea dei Soci, sentite le ragioni dell’interessato.

Sono considerati motivi di espulsione:

- non ottemperare alle disposizioni contenute nel presente statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;

- arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all’associazione in modo tale da ostacolarne il raggiungimento degli scopi sociali o palesarne una sua contrarietà;

- rendersi morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo e non versare la quota oltre ai termini notificati al socio moroso con lettera a firma del Presidente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, nei modi e termini di cui all’art. 24 del Codice Civile.

Articolo 7 –

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'Associazione.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e gli eventuali contributi associativi e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli iscritti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, in ragione delle disponibilità personali.

Articolo 8 -

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, il quale potrà appellarsi entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea.

Organi dell’Associazione

Articolo 9 -

Sono organi dell'Associazione:

- l’Assemblea dei soci;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- il Vicepresidente o Segretario Generale (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito, salvo il diritto a ricevere il rimborso delle relative spese realmente sostenute, ove deliberato dagli organi sociali.

Inoltre per l’espletamento, anche da parte dei soci, di particolari servizi necessari all’attività dell’associazione, può essere prevista dal Consiglio Direttivo l’erogazione di rimborsi spese o compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro.

Articolo 10 -

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare con lettera personale. La convocazione deve specificare la data, il luogo, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 11 -

L'Assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

- fissare l'importo della quota sociale annuale;

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

- approvare l'eventuale regolamento interno;

- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

- eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali;

- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 -

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio, col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Articolo 13 –

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, e resta in carica 4 (quattro) anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice-Presidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri e soci in ordine alle attività da svolgere. È riconosciuta al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari mediante la cooptazione dei non eletti, ad iniziare dal candidato non votato

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo nella definizione e nel perseguimento degli obbiettivi dell'Associazione può nominare Comitati tecnico-scientifici.

Articolo 14 -

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dura in carica quattro anni, quanto il Consiglio Direttivo.

Il vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Patrimonio Sociale e Bilancio

Articolo 15 -

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

b) donazioni e lasciti;

c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge n. 383/2000.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 16 -

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria, con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 17-

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 12 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Disposizioni finali

Articolo 18 -

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altri Ecomusei oppure con altre associazioni che operano nel medesimo ambito o in ambiti ritenuti complementari o sinergici.

Articolo 19 -

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
 
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